1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni
a) conseguire la piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale;
b) promuovere l'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio;
c) favorire l'avvio e il mantenimento sul territorio di attività economiche compatibili con l'ambiente montano;
d) sostenere le attività funzionali al mantenimento del territorio e allo sviluppo turistico, sociale e culturale;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività e di mestieri legati al territorio, con particolare riferimento a quelli funzionali alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, quali l'artigianato locale, le produzioni tipiche, le attività agrituristiche e agro-silvo-pastorali tradizionali;
f) valorizzare il patrimonio storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico, anche mediante il recupero attivo dei siti presenti nel territorio;
g) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
h) promuovere la sistemazione e la valorizzazione delle fasce fluviali;
i) favorire il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale.
2. Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato promuovono e favoriscono inoltre lo svolgimento delle pluriattività da parte dei privati, nonché il ricorso, da parte degli stessi, a forme di cooperazione, associazione e collaborazione che consentano lo svolgimento e il mantenimento sul territorio di attività altrimenti non remunerative.