Art. 10.
(Misure di promozione dei comuni di montagna e di alta montagna).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni

 

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e lo Stato garantiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivi a favore dei comuni di montagna e di alta montagna volti a:

          a) conseguire la piena integrazione dei territori montani nel sistema economico e sociale regionale;

          b) promuovere l'insediamento residenziale e il ripopolamento del territorio;

          c) favorire l'avvio e il mantenimento sul territorio di attività economiche compatibili con l'ambiente montano;

          d) sostenere le attività funzionali al mantenimento del territorio e allo sviluppo turistico, sociale e culturale;

          e) favorire il mantenimento e lo sviluppo di attività e di mestieri legati al territorio, con particolare riferimento a quelli funzionali alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, quali l'artigianato locale, le produzioni tipiche, le attività agrituristiche e agro-silvo-pastorali tradizionali;

          f) valorizzare il patrimonio storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico, anche mediante il recupero attivo dei siti presenti nel territorio;

          g) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;

          h) promuovere la sistemazione e la valorizzazione delle fasce fluviali;

          i) favorire il raggiungimento di tutti i territori comunali con la banda larga e l'annullamento del divario digitale.

      2. Al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato promuovono e favoriscono inoltre lo svolgimento delle pluriattività da parte dei privati, nonché il ricorso, da parte degli stessi, a forme di cooperazione, associazione e collaborazione che consentano lo svolgimento e il mantenimento sul territorio di attività altrimenti non remunerative.

 

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      3. Lo Stato promuove, a favore dei territori di montagna e di alta montagna, politiche volte a ottenere il riconoscimento da parte dell'Unione europea di specifiche deroghe alla disciplina vigente in materia di concorrenza e l'attivazione di politiche mirate a sostegno delle realtà montane, in considerazione dei maggiori costi di insediamento e di mantenimento delle attività economiche, della loro prevalente stagionalità e della minore redditività legata alle difficoltà di trasporto e di collegamento rispetto alle zone più antropizzate.